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L'ordine di allontanamento

 

MISURE CONTRO LA VIOLENZA NELLE  RELAZIONI FAMILIARI (L.154/2001)

Questa legge prevede una tutela provvisoria per persone in situazione di violenza. E’ applicabile in quei casi ove un convivente – familiare o non -  usa violenza (fisica, psicologica) ad una persona o  pone in essere un comportamento che crea grave pregiudizio alla salute psico - fisica della stessa o limita la sua libertà.

A seconda della gravità del comportamento ( e se vi è reato) la donna può decidere se rivolgersi al Tribunale civile o penale per chiedere , in quest’ultimo caso, alla Procura di adottare un ordine di protezione.

Le singole misure di protezione sono:

  1. ordinare di cessare il comportamento violento;
  2. allontanare per un certo tempo la persona violenta da casa e divieto di avvicinarsi senza permesso del giudice
  3. divieto di  avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima di violenza
  4. ottenere che la persona violenta durante il periodo di allontanamento paghi un    assegno di mantenimento per moglie e figli se vi è bisogno , ordinando ciò eventualmente al datore di lavoro.

Le misure di protezione hanno una durata predeterminata dal giudice (nel ricorso civile solitamente un anno).

Le forze dell’ordine chiamate ad un intervento di emergenza per violenza non possono applicare direttamente questa legge. E’ sempre necessario un ricorso al Tribunale civile (con osservanza di determinate regole procedurali) o una denuncia per reato ove la  procura chiederà eventualmente l’ applicazione o meno di dette misure.  Questa  legge non prevede l’obbligo per la vittima di farsi assistere da un avvocato, ma  essendo la legge di applicazione complicata e avendo l’autore della violenza il diritto ad una difesa   è consigliabile munirsi sin dall’ inizio di un’ assistenza legale.