Tu sei qui: Home Il diritto Situazione legale: Italia L’obbligo di denuncia degli/lle operatori/rici socio-sanitari

L’obbligo di denuncia degli/lle operatori/rici socio-sanitari

LA DENUNCIA DI UN PUBBLICO UFFICIALE E DI PERSONE INCARICATE DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 331-2, C.P.P.)

“.. i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria..”

Questo significa che nei casi di reati procedibili d’ufficio il reato dovrà essere denunciato, indipendentemente dalla volontà e dalla richiesta della vittima,  da quelle persone che sono obbligate dalla legge a presentare denuncia: in questa categoria di persone rientrano tutti quelli che fanno parte delle istituzioni di ordine pubblico (polizia, carabinieri e forze militari, la procura della Repubblica, medici, anche negli ospedali ecc.), ovvero tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che ne venissero a conoscenza nell’esercizio e a causa delle loro funzioni o del loro servizio. Tutti i professionisti medici e tecnico- sanitari e socio-sanitari nel pubblico e privato (convenzionato) hanno l’obbligo di denuncia dei reati perseguibili d’ufficio!

Ogni volta che una persona, obbligata per legge a presentare denuncia, viene a contatto con una situazione ove si presume sussistere un reato perseguibile d’ufficio, dovrà esservi denuncia del  presunto reato all’autorità giudiziaria senza che la persona offesa dal reato possa decidere di fermare la denuncia; nel caso di indagini e processo la vittima del reato avrà  l’obbligo di partecipare al processo come testimone, anche se era contraria all’instaurazione dello stesso e potrà decidere se costituirsi parte civile con mandato ad un/a legale.

 

 

REFERTO

 

Chi nell’esercizio di una professione sanitaria presta la sua opera in casi ove si ravvisa un reato perseguibile d’ufficio , deve redigere un referto e consegnarlo entro le 48 ore (art. 334, c.p.p..) alla procura.

Il referto è un documento tecnico professionale, nei casi della sanità anche medico,  che ai sensi di legge deve contenere quanto segue: (art. 365 c.p.p..):

“Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altra valga a identificarla nonché il luogo ,il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto , i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.”

L’ OMESSA  O RITARDATA  DENUNCIA (ART. 361-362 C.P.) E /O REFERTO (ART.365 C.P.)

da parte p.e. degli esercenti una professione sanitaria soggetta all’obbligo di denuncia è punita con un’ammenda.

Nella giurisprudenza si trovano pochi casi di denunce o condanne per queste omissioni  nei casi ove anche la procura capisce che seguire pedissequamente questo obbligo, senza tener conto della volontà di chi è ancora soggetto a una situazione attuale di pericolo può aumentare il rischio per la sua incolumità. Inoltre si considera che nelle professioni  ove è fondamentale costruire un rapporto di fiducia,  una denuncia (con l’eventuale  conseguenza di un processo) non concordata né coordinata con la persona direttamente interessata, può non  corrispondere  agli interessi della stessa , esponendola eventualmente anche a maggiore pericolo.

IMPORTANTE! E‘ molto importante redigere una denuncia o querela con professionalità; pertanto è consigliabile prendersi del tempo all’interno dei termini di legge per presentare una querela , per farsi consigliare legalmente (consulenze legali gratuite presso Centri Antiviolenza, Consultori , etc.), per poter decidere – in modo chiaro e approfondito – su ogni singolo passo giuridico. Ogni situazione è diversa e non esiste un’unica soluzione: solo la persona direttamente  interessata può  considerare, supportata da una buona consulenza, la propria situazione e i propri bisogni (sicurezza, protezione, punizione dell’autore della violenza, ecc.) e valutare quali misure – legali o non – le portino veramente aiuto!

RACCOLTA TRACCE/PROVE: diversa è invece  la necessità di agire tempestivamente per raccogliere le eventuali prove: qui non si deve perdere tempo! Perciò è importante raccogliere immediatamente dopo il fatto ogni traccia/prova possibile , p.e. certificati medici, foto, ecc.,  oltre che poter chiamare, nell’eventuale processo, il personale sanitario come  testimone.

(vedi capitolo: La documentazione)