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Diritto penale

 

Tutti i reati sopra indicati possono ovviamente avere come vittime anche o solo dei minori. In tal caso la disciplina non cambia salvo eventualmente, considerare ciò, nella fissazione della misura della pena e l’intervento eventuale del Tribunale per i Minorenni in caso si necessiti di misure di protezione per il minore. Inoltre, il codice penale, prevede ulteriori 2 reati di violenza che si riferiscono esclusivamente a minorenni:

 

ART. 609-quater c.p.: ATTI SESSUALI CON MINORENNI:

Se gli atti sessuali vengono commessi nei confronti di una persona che al momento del fatto non ha compiuto 14 anni, ovvero che non ha compiuto 16 anni quando il colpevole è la persona affidataria (genitore, tutore ecc.):

PENA: reclusione da 5 a 10 anni

Ovvero: reclusione da 7 a 14 anni, se la persona offesa non ha compiuto 10 anni

QUERELA (entro 180 giorni), però non potrà essere ritirata!

 

ART. 609-quinquies c.p.: CORRUZIONE DI MINORENNE:

Se atti sessuali vengono commessi in presenza di una persona minorenne al fine di farla assistere:

PENA: reclusione da 6 mesi a 3 anni

QUERELA (entro 180 giorni), però non potrà essere ritirata!

 

IMPORTANTE: ART: 609-decies c.p.: COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE PER I MINORENNI:

La procedura prevede che il Tribunale per i Minorenni venga sempre informato qualora si proceda per un reato di cui sopra. Il Tribunale si avvale dei propri servizi per adottare le misure necessarie per tutelare il/la minorenne, indipendentemente dai tempi e dall’esito di un eventuale procedimento penale.