La documentazione della violenza fisica
La documentazione della violenza fisica
Il § 51 della Legge professionale dei Medici in Austria e l’art. 21 del Codice deontologico dei Medici in Italia obbligano ciascun medico alla documentazione. Si deve inoltre rispettare i diritto della paziente di poter richiedere di prendere visione della propria cartella medica o di altri documenti sanitari che la riguardano (art. 21 Codice deontologico Medici).
Raccolta tracce/prove
La raccolta medico-legale delle prove si occupa di tutte le tracce biologiche, che un corpo lascia sul luogo del delitto, sull’ arma del delitto, sulla vittima o sull’autore stesso. Nei casi ideali la verifica incrociata delle tracce porta all’identificazione dell’autore e alla ricostruzione del luogo del delitto oltre che del corpo del reato.