Sie sind hier: Startseite Il diritto Informazioni legali: Austria Le misure di protezione per le vittime della violenza domestica

Le misure di protezione per le vittime della violenza domestica

Nell’anno 1997 è entrata in vigore in Austria la Legge di Protezione contro la violenza che ha migliorato notevolmente le possibilità di proteggersi dalla violenza domestica. La Polizia può vietare ad una persona pericolosa il rientro a casa per due settimane. Una protezione dalla durata più lunga (di norma sino a 6 mesi) si può ottenere con un ricorso per un provvedimento provvisorio del Tribunale.

 

1.  Polizia– § 38a SPG

In caso di (pericolo di) violenza in ambito domestico la Polizia può ordinare alla persona pericolosa l’allontanamento dall’alloggio della persona in pericolo, e vietarle per due settimane il rientro (divieto di rientro). I rapporti di proprietà o locativi non hanno rilevanza. La Polizia sottrae alla persona pericolosa  le chiavi di casa e questi può, alla presenza della Polizia, raccogliere  alcuni oggetti personali necessari . La valutazione del pericolo e dell’opportunità di eseguire un ordine di allontanamento con divieto di rientro è competenza unica della polizia. La fondatezza giuridica di un divieto di rientro verrà vagliata entro 48 ore dall’autorità di sicurezza (Sicherheitsbehörde).

 

2. Tribunale  – § 382b und 382e EO

Per ottenere un provvedimento più lungo di quello di due settimane, la persona in pericolo può proporre istanza di provvedimento provvisorio al Tribunale. Il presupposto è che la prosecuzione della convivenza non sia più possibile a causa di un‘ aggressione fisica, di una minaccia o un comportamento che pregiudichi fortemente la salute psichica della persona in pericolo. Inoltre l’istante deve avere un’esigenza abitativa urgente , nel senso di non avere altre alternative abitative.

Con il rilascio del provvedimento provvisorio si vieta alla persona pericolosa di rientrare in casa e muoversi nei dintorni della stessa per un periodo lungo sino a sei mesi. Inoltre può essere vietato alla persona pericolosa di muoversi in determinati luoghi (lavoro, asilo ecc.) solitamente frequentati dalla  persona in pericolo così come l’incontrarsi e ogni contatto con la stessa, precisamente per un periodo sino ad un anno. Se nel periodo di pendenza del provvedimento provvisorio viene instaurato un giudizio di divorzio o simili, la durata del  provvedimento di protezione si proroga oltre i sei mesi sino alla fine del procedimento. In caso di violazione del provvedimento provvisorio per la parte che fa riferimento  a luoghi diversi dalla casa o agli incontri o ai contatti può esserci una proroga di un ulteriore anno.

Un provvedimento provvisorio può essere richiesto anche senza precedente divieto di rientro. In tal caso è da considerare che sino alla decisione devono essere adottate altre misure di sicurezza. Se l’istanza si presenta entro le due settimane dall’emissione del  divieto di rientro, questi si proroga automaticamente sino alla decisione, ma massimo per quattro settimane.