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Cosa significa “gratuito patrocinio” (Verfahrenshilfe)?

Se un processo non è stato richiesto in modo doloso e se non è evidentemente senza fondamento e se la parte offesa rischia il proprio mantenimento per pagare le spese del processo, può intervenire lo Stato addossandosi i costi totali del processo o una parte degli stessi (p.e. i costi legali). Il gratuito patrocinio è concesso a determinate condizioni per l’intero processo e per il necessario appello. I costi da rimborsare alla controparte, nel caso di soccombenza nel processo, non sono coperti dal gratuito patrocinio e devono pertanto essere coperti personalmente. Se nei tre anni successivi alla concessione del gratuito patrocinio la parte offesa dovesse migliorare il proprio patrimonio o reddito, deve restituire allo stato quanto percepito a tale titolo.

 

Dove si può chiedere il gratuito patrocinio?

Il gratuito patrocinio può essere richiesto al Tribunale competente per il giudizio o a quello di residenza. Si deve allegare all’istanza una dichiarazione del patrimonio (modulo presso Tribunale o in internet) .

 

Cosa si può fare se il parente che deve rappresentare la parte offesa non adempia al suo dovere o lo faccia in modo carente ?

In questi casi si può richiedere la nomina di un/a amministratore/trice di sostegno presso il competente Tribunale tutelare.