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Possibilità di protezione per le vittime di violenza domestica

Che differenza c’è tra un ordine di allontanamento e un divieto di rientro?

Con l’ordine di allontanamento alla persona pericolosa viene ordinato di lasciare l’alloggio. Se necessario può anche essere utilizzata la forza pubblica. Siccome però la persona pericolosa potrebbe rientrare nell’alloggio, appena lasciato , viene emesso contestualmente un divieto di rientro per interdire al violento di entrare nel corso delle successive due settimane nell’ambiente protetto.

 

Chi può essere tutelato dall‘ ordine di allontanamento/divieto  di rientro?

Questi provvedimenti possono  essere presi dalla Polizia per la tutela di qualsiasi persona  che viva nell’ alloggio con il violento, così p.e. a tutela della moglie, della convivente, del bambino, della sorella, ma anche a tutela della sub-inquilina.

 

La vittima di violenza può chiedere o pretendere che la Polizia emetta un ordine di allontanamento/ divieto di rientro ?

No. Solo la Polizia può valutare l’esistenza dei presupposti per l’ emissione di provvedimenti di questo tipo.

 

E’ importante conoscere i rapporti di proprietà o locazione dei diretti coinvolti?

No. Il divieto di rientro può essere emesso anche nei confronti di un proprietario, quando è pericoloso.


In quali ambiti si applica il divieto di rientro?

Questi provvedimenti riguardano l’appartamento/casa come le zone limitrofe. Anche le zone di ingresso sono contemplate, p.e. l’accesso a piedi o in auto all’alloggio. La Polizia deve determinare l’ambito protetto e comunicarlo all’ intimato.

 

Cosa succede con la persona violenta/pericolosa?

La persona violenta/pericolosa deve consegnare le chiavi di casa alla Polizia e indicare un domicilio per le notifiche giudiziarie. Gli viene consegnato un foglio informativo , sul quale sono spiegati i punti fondamentali sull’ ordine di allontanamento e sul divieto di rientro. Inoltre vi sono delle indicazioni per servizi di aiuto e possibilità di alloggio.

 

La persona a cui è stato notificato un ordine di allontanamento può entrare in casa per prendersi oggetti personali di cui ha urgente bisogno?

Alla persona cui è stato notificato un ordine di allontanamento viene data la possibilità di portarsi via gli oggetti strettamente necessari a breve termine. Se durante le due settimane del divieto di rientro dovesse avere bisogno di altro (p.e. utensili per il lavoro) può andare a prenderli con la polizia perché da solo non può entrare in casa.

 

Cosa succede se la persona a cui è stato notificato un ordine di allontanamento non si attiene a detto ordine?

Nei primi 3 giorni del divieto c’è un controllo automatico della polizia. Se succede dopo la persona in pericolo dovrebbe avvisare subito la polizia che allontana il trasgressore. La non osservanza del divieto può comportare una sanzione amministrativa sino a € 360; e siccome il divieto vale per tutti, anche la persona in pericolo potrebbe dover pagare la sanzione in caso di non rispetto del divieto!

 

Quando può rientrare la persona cui è stato notificato un ordine di allontanamento ?

Se non è stato presentata un’istanza per un provvedimento provvisorio dopo  2 settimane è possibile rientrare a casa legalmente. Esempio: Notifica ordine di allontanamento:  4. 1. Alle 2h 48 del giorno 19. 1. Alle 0.00h  non vige più il divieto di rientro.

 

Cosa si deve fare se serve una protezione più lunga?

Chi si sente in pericolo può presentata un’istanza per un provvedimento provvisorio al Tribunale circondariale del luogo.  Per tale istanza sono richiesti i seguenti presupposti: quando una persona rende la convivenza impossibile per avere esercitato violenza fisica, o aver minacciato o aver messo in atto un comportamento fortemente pregiudizievole per la salute psichica. Inoltre l’istante deve avere un urgente necessità dell’alloggio, ovvero averne bisogno primario. Le consulenti del Centro di protezione dalla violenza Tirolo (Gewaltschutzzentrums Tirol) aiutano a fare istanza.

 

Quando si deve fare istanza per un provvedimento provvisorio?

Dopo l’emissione del divieto di rientro l’istanza deve essere presentata entro le due settimane successive per garantirsi una protezione continua. La presentazione dell’istanza prolunga automaticamente il divieto di rientro per altre due settimane o prima se intervenisse già la decisione sull’istanza. Solitamente il Tribunale decide entro le due settimane. Se l’istanza viene rigettata, la persona allontanata può rientrare in casa.

E’ anche possibile richiedere un’istanza per un provvedimento provvisorio senza previo ordine di allontanamento. In questo caso però, sino alla decisione, la persona pericolosa può restare in casa.  In tal caso si deve pensare ad altre misure di sicurezza.

 

Quanto può durare un provvedimento provvisorio riferito all’alloggio?

Un provvedimento provvisorio riferito all’alloggio può durare sino a sei mesi. Vi sono però dei casi ove può durare di più, p.e. se pende il procedimento per divorzio. In questo caso il  provvedimento provvisorio può perdurare sino alla fine del processo e dell’eventuale processo di divisione.

A quali ambiti si può riferire un provvedimento provvisorio?

Al contrario del divieto di rientro, il provvedimento provvisorio, può riferirsi anche ad ambiti diversi dell’abitazione. Può essere pronunciato il divieto di sostare nei luoghi di lavoro della persona in pericolo, o della scuola dei figli. Inoltre si può vietare di cercare qualsiasi tipo di contatto con la persona da tutelare.  Un tale provvedimento provvisorio può durare sino ad un anno. Se in tale periodo vi è una violazione, il provvedimento può essere prorogato per un altro anno.