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Obbligo di denuncia- segnalazione

L’obbligo di denuncia e segnalazione è regolamentato da diverse norme.

Gli obbligati per legge ai sensi di § 95 StGB (Codice Penale) e § 286 StGB devono, in caso di incidente o di pericolo pubblico o di un pericolo imminente di reato, dare soccorso o impedire  il reato.

Di seguito si tratteranno solo gli obblighi di denuncia e segnalazione vigenti per le professioni mediche e tecnico-sanitarie relativi ai  casi di violenza domestica.

Questo articolo non ha alcuna pretesa di esaustività, ma vuole trasmettere alcune nozioni di base e sensibilizzare su questo complesso tema.

La materia è complessa e può portare ad incertezze. La denuncia nelle strutture sanitarie avviene di regola con una procedura interna di servizio. In  caso di incertezze è consigliabile informarsi presso i Centri di protezione dalla violenza, presso i Centri per Minori o presso gli Ordini professionali (Gewaltschutzzentren, Kinderschutzeinrichtungen oder  Standesvertretungen).

Personale medico:

Ai sensi del  § 54 Abs. 4 sino a 6 ÄrzteG (Legge Medici) il medico è obbligato a sporgere denuncia presso le autorità di pubblica sicurezza, quando in esecuzione della  sua professione si manifesti il sospetto che un’azione penalmente punibile abbia provocato la morte o una lesione grave di una persona, ovvero quando una persona maggiorenne incapace di tutelare i propri interessi sia stata vittima di sevizie, trascuratezza, o abuso sessuale.

Nei casi di sospetto di maltrattamenti, sevizie, trascuratezza o abuso sessuale di minore c’è in linea di principio l’obbligo di denuncia del medico. Inoltre la situazione deve essere segnalata senza indugio per iscritto all’ Ufficio Minori (Jugendwohlfahrtsträger).

Ai sensi della Legge sui Minori (Kindschaftsrechtgesetz) del  2001 questi  sono  persone che non hanno compiuto il 18° anno di età.

Siccome la ratio della Legge dei Medici non è primariamente la perseguibilità di un reato, ma la tutela del minore, vi sono casi eccezionali – sotto elencati - dove la denuncia, ma non la segnalazione all‘ Ufficio Minori, può essere sospesa per un  periodo necessario per il bene del minore e a condizione che vi sia una collaborazione con l’Ufficio Minori e un Centro di Tutela Minori (Kinderschutzeinrichtung) presso una struttura sanitaria.

La denuncia può, come sopra detto, essere sospesa nei casi ove:

  • il sospetto riguarda come autore uno stretto familiare ai sensi di  § 166 StGB e
  • la sospensione della denuncia corrisponda all’ interesse e bene del minore e
  • vi sia una collaborazione con l’Ufficio Minori e un Centro di Tutela Minori presso una struttura sanitaria.

Familiari (parenti) stretti ai sensi di  § 166 StGB sono coniuge, parente in linea retta  (padre, madre, nonno, nonna), fratello, sorella o altri parenti conviventi con il/la minore, così come conviventi more uxorio.

Il bene del minore vuole dire che non rischi più di essere nuovamente vittima di reato, in caso contrario non vale più l’eccezione all’obbligo di denuncia.

In ogni caso il personale medico può valutare – nonostante l’esistenza dei presupposti sopra citati- di procedere con la denuncia.

Il sospetto si deve basare su indizi concreti che si basano su considerazioni mediche e forensi, che portino a considerare determinate anomalie di carattere psicologico o fisico come conseguenza di violenza, maltrattamento, abuso sessuale, trascuratezza. Indizi meno forti devono portare ad un’ulteriore osservazione e chiarimenti.

L’obbligo di denuncia è un obbligo personale che grava su tutti i medici.

La distinzione tra lesione lieve o grave è definita nel diritto del codice penale e si basa principalmente sulla durata dell’incapacità di lavorare e sul danno alla salute. Una lesione grave è tale quando porta ad un danno alla salute o all’incapacità lavorativa più lunghi di 24 giorni .

Il fatto è di per se grave quando colpisce un organo del corpo e la prognosi è incerta.

La giurisprudenza ha considerato come grave: fratture di grandi ossa, perdita di denti, scheggiatura di ossa, di vertebre cervicali anche di piccole dimensioni, commozione cerebrale con perdita di coscienza e amnesia retrograda, perdita della capacità generativa ecc..

Nei casi di lesioni provocate con atti volontari o dolosi il personale medico deve segnalare alla vittima l’esistenza di Centri di protezione delle vittime (Opferschutzeinrichtungen).

Personale tecnico -sanitario:

Nella Legge Sanitaria e del Personale Tecnico-sanitario (Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, GuKG) al §§ 7 e 8 sono previsti gli obblighi di denuncia e segnalazione. A confronto con la Legge dei Medici  al 7 GuKG  si prevede ugualmente l’obbligo di denuncia  quando in esecuzione della  sua professione si manifesti il sospetto che un’azione penalmente punibile abbia provocato la morte o una lesione grave di una persona. Devono esserci indizi concreti, mere supposizioni non possono fondare un sospetto di reato, ma devono essere occasione di più approfondite osservazioni. La denuncia avviene con  una procedura interna di servizio. L’obbligo di denuncia può essere sospeso  quando il rapporto di fiducia, che è la base per ogni attività di consulenza e cura, viene messo in pericolo. In questi casi la vittima di reato deve essere informata sull’esistenza di Centri di protezione delle vittime. Questi Centri sono dei servizi che si sono costituiti e vengono sostenuti sulla base della Legge di Pubblica Sicurezza (Sicherheitspolizeigesetzes) del Consiglio di Prevenzione della Violenza istituito presso il Ministero dell’Interno (Gewaltpräventionsbeirat im Bundesministerium für Inneres), come p.e. i Centri di Intervento (Interventionsstellen).

Il personale tecnico-sanitario può segnalare alle persone direttamente interessate, ai servizi o alle autorità pubbliche, quando un’azione penalmente punibile abbia provocato la morte o una lesione grave di una persona, se l’interesse alla segnalazione prevalga sull’interesse al mantenimento del segreto professionale. In ogni caso però il personale tecnico-sanitario è obbligato a segnalare quando il bene del minore o di una persona maggiorenne incapace di tutelare i propri interessi, nei casi di reati, sia in pericolo o quando queste persone siano state vittime di maltrattamenti, sevizie, trascuratezza o abuso sessuale. Il personale tecnico-sanitario deve segnalare al competente Ufficio Minori o al giudice tutelare, non va però presentata una denuncia.

L’Ufficio Minori dovrà ai sensi di § 78 Abs. 1+ 2 Z 1 StPO (c.p.p.)  valutare l’opportunità di una denuncia alla procura o se  misure terapeutiche e conformi alle leggi di tutela del minore siano più opportune per la tutela del minore. Lo stesso vale per analogia nei casi di sospetto  di reato nei confronti di persone incapaci di tutelare i propri interessi. In questi casi la segnalazione deve effettuarsi presso il competente giudice tutelare.

Altre norme:

Ai sensi di  § 37 JWG vige l‘obbligo per il personale medico e tecnico-sanitario di fare una segnalazione all’Ufficio Minori (Jugendwohlfahrtsträger), quando sussiste il sospetto che un minore sia vittima di sevizie, trascuratezza o abuso sessuale. La segnalazione va effettuata ai sensi di  § 37 JWG , se è necessaria per evitare un’ulteriore pregiudizio per il  minore.

Definizioni su obbligo di  denuncia e obbligo di segnalazione:

  • Trascuratezza è la lesione del dovere di protezione, cura e tutela inerente la potestà genitoriale che comporta  pregiudizio alla salute del minore sia sul piano fisico ( p.e. denutrizione, decubito, disidratazione…) che sul piano psicologico (p.e. sintomi da deprivazione…) sino a temere un ritardo nello sviluppo psico-fisico.
  • Maltrattamenti sono comportamenti inadeguati nei confronti di un‘ altra persona, causando alla stessa malessere, anche dolori e disagio.
  • Lesione grave è quando il danno alla salute o l’incapacità di lavorare dura più di 24 giorni o quando il fatto è di per sé grave. Il fatto è di per se grave quando colpisce un organo o una parte del corpo importante e la prognosi è incerta. La giurisprudenza ha considerato come grave: fratture di grandi ossa, perdita di denti, scheggiatura di ossa, di vertebre cervicali anche di piccole dimensioni, commozione cerebrale con perdita di coscienza e amnesia retrograda, perdita della capacità generativa ecc
  • Abuso sessuale in senso giuridico definisce ogni atto  sessuale con persona minore o maggiorenne incapace di tutelare i propri interessi. Atto sessuale ai fini dell‘ abuso sessuale possono anche essere toccamenti, palpeggiamenti.

Se si tratta di rapporto sessuale completo  o di un atto sessuale a questo equiparabile non vi è punibilità (clausola di tolleranza per età) quando l’autore non è più grande di oltre  tre anni della vittima e la stessa ha già compiuto i 13 anni, quando non vi sia stata penetrazione con un oggetto e quando l’atto non ha avuto come conseguenza una lesione grave o la morte.

In caso di atti sessuali diversi (ove il contatto corporeo tra autore e vittima non è necessario), come mostrare il pene eretto, palpeggiare il seno, la richiesta di farsi toccare il pene o di manipolare il pene con la mano sino all’orgasmo, non vi è punibilità (clausola di tolleranza per età) quando l’autore non è più grande di oltre quattro anni della vittima e la stessa ha già compiuto i 12 anni e quando l’atto non ha avuto come conseguenza una lesione grave o la morte.  (1)

 

(1) Vgl. Bertel C., Schwaighofer K.: Österreichisches Strafrecht: Besonderer Teil II. Wien: Springer, 2004.