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Diritto civile – obbligo di segnalazione in caso di abbandono

 

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE IN CASO DI ABBANDONO DI MINORE (art. 9 L. 149/01, c.d. legge sull’adozione)

 

Chiunque può segnalare all’autorità pubblica casi di abbandono di minore .

Pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio o esercenti un servizio di pubblica necessità devono segnalare  (per iscritto!) al Tribunale per i Minorenni ogni situazione di minore abbandonato di cui vengono a conoscenza a ragione di o nell’esercizio delle proprie funzioni.

La competenza è del Tribunale per i Minorenni.

Il Tribunale provvederà adottando ogni misura necessaria per la tutela del minore. Può eventualmente denunciare (in sede penale) alla procura ordinaria la situazione, quando oltre all’abbandono  ravvisi l’esistenza di un reato perseguibile d’ufficio.  Si può anche avere abbandono senza un reato!