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Reati perseguibili a querela di parte

 

I reati di seguito elencati possono essere commessi anche cumulativamente: per es. con il reato di violenza sessuale potrebbe essere configurabile il concorso di altri reati come per es. lesione personale, minaccia e ingiuria ecc. In questi casi la pena da applicare al caso concreto viene stabilita secondo dei parametri previsti dalla legge e secondo l’apprezzamento del giudice (non vengono sommate aritmeticamente tutte le pene di tutti i reati commessi e pertanto alla fine verrà applicata una pena globale minore).

L’elenco sotto riportato consente di distinguere i reati perseguibili d’ufficio da denunciare d’ufficio dai reati a querela di parte, procedibili solo a querela.

REATI PROCEDIBILI A QUERELA DI PARTE

ART. 594 c.p.: INGIURIA

Se una persona viene lesa nel suo onore o decoro (per es. nei suoi confronti vengono usate parolacce o espressioni offensive, ovvero viene offesa tramite comunicazioni telefoniche o scritte, ad es. lettera).

PENA: reclusione fino a 6 mesi e multa fino a € 516

Ovvero: reclusione fino a 1 anno e multa fino a € 1.032, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un  fatto determinato cioè: c’è la possibilità che il giudice aumenti le pene qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone

QUERELA (entro 90 giorni)

 

ART. 612 c.p.: MINACCIA:

Se qualcuno viene minacciato.

PENA: multa fino a € 51

QUERELA (entro 90 giorni)

 

ART. 581 c.p.: PERCOSSE:

Se qualcuno viene percosso e dal fatto non deriva una malattia.

PENA: reclusione fino a 6 mesi e multa fino a € 309

QUERELA (entro 90 giorni)

 

ART. 582 c.p.: LESIONE PERSONALE:

Lesione fisica e psichica.

PENA: reclusione da 3 mesi a 3 anni

QUERELA (entro 90 giorni):  se la malattia ha una durata inferiore a 20 giorni

 

ART. 660 c.p.: MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE:

Se qualcuno viene molestato in un luogo pubblico ovvero per telefono.

PENA: reclusione fino a 6 mesi e multa fino a € 516

QUERELA (entro 90 giorni)

ATTENZIONE: La molestia sessuale non è ancora prevista dalla legge come reato speciale, né sul  posto di lavoro né in qualunque altro posto! Di conseguenza, se non rientrano nel reato ex art. 660   c.p. ovvero nel reato di violenza sessuale, è molto difficile portare questi atti innanzi ad un giudice.

 

ART. 609-bis c.p.: VIOLENZA SESSUALE:

se una persona viene costretta con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità a compiere o subire atti sessuali, ovvero se una persona induce un’altra a compiere o subire atti sessuali:

PENA: reclusione da 5 a 10 anni

Ovvero: reclusione da 6 a 12 anni, se il reato è stato commesso nei confronti di una persona che non ha compiuto 14 anni; con l’uso di armi o di sostanze alcoliche ecc.; da persona che simuli la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; o nei confronti di una persona che non ha compiuto 16 anni della quale il colpevole sia l’ascendente, il tutore e simili

Ovvero: reclusione da 7 a 14 anni, se il reato è stato commesso nei confronti di una persona che non ha compiuto 10 anni.

QUERELA (entro 180 giorni), però non potrà essere più ritirata!

 

ART: 612 –bis StGB: “STALKING” (ATTI PERSECUTORI):

Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, tanto da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

PENA: reclusione da 6 mesi a 4 anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

QUERELA (entro 180 giorni)!