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Obbligo di denuncia- segnalazione-referto

 

Nel diritto penale italiano non si trova la specifica definizione „violenza domestica“, ma i diversi singoli comportamenti che possono manifestarsi vengono contemplati in varie fattispecie di reato. I reati si distinguono secondo la loro procedibilità reati perseguibili d’ufficio (con la denuncia d‘ ufficio) o reati perseguibili a querela di parte (con la querela da parte della persona offesa). “

OBBLIGO DI DENUNCIA E DI REFERTO

Molte categorie professionali – fra le quali il personale medico e tecnico-sanitario – devono rispettare, accanto al segreto professionale, anche l’obbligo di denuncia che subentra quando – nell’esercizio della loro funzione – abbiano il sospetto o la certezza di trovarsi di fronte ad un reato perseguibile d’ufficio (art.  331–332 Codice di procedura penale, c.p.p..). Il personale medico ha oltre all’obbligo di denuncia anche l’obbligo di referto (art. 334 c.p.p..) .La denuncia e il referto sono dei mezzi di prova scritta molto importanti nel caso di un processo penale.

DENUNCIA D’UFFICIO (art. 331 c.p.p..)

Per alcuni comportamenti violenti che costituiscono reati perseguibili d’ufficio la legge prevede che determinate categorie di persone (pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio) che, nell’ esercizio o a causa delle loro funzioni o servizio vengano a conoscenza di questo tipo di reato, devono farne denuncia per iscritto (Link: Obbligo di denuncia, la responsabilità giuridica delle/degli operatrici/operatori dell’ambito socio-sanitario); ciò eventualmente anche contro la volontà della persona offesa dal reato: il procedimento penale sarà lo stesso di quello instaurato con una querela.

REFERTO (art. 334 c.p.p..)

Il personale medico è obbligato – accanto all’obbligo di denuncia – di trasmettere alla procura - nei casi previsti dalla legge - un referto scritto (art. 334 c.p.p..), che indichi la persona, il luogo, l’ora e altre circostanze dell’intervento.

QUERELA (art. 336 c.p.p..)

Solo la persona offesa dal reato può decidere se presentare querela , ovvero se vuole instaurare un giudizio nei confronti dell’autore del reato. Il termine per la querela è di 90 gg. (per la violenza sessuale e „stalking“ è di 180 gg.!). Decorso il termine non è più possibile presentare querela. In qualsiasi momento – sino all’apertura formale del processo (apertura del dibattimento) - la querela può essere ritirata con la conseguenza che il reato non è più perseguibile. .Solo nel caso di violenza sessuale la querela è irrevocabile.

DENUNCIA O QUERELA?

Per saper riconoscere le situazioni ove scatta l’obbligo di denuncia è necessario conoscere i reati perseguibili d’ufficio e quelli a querela di parte (Link: I singoli reati).

Per i reati a querela potrà decidere solo la persona offesa dal reato se vuole presentarla entro il termine indicato dalla legge (per i minori sotto i 14 anni decidono gli esercenti la potestà genitoriale) . In questi casi è importante sostenere la parte offesa, consigliarle di utilizzare il tempo per cercare una consulenza legale, in modo che essa possa trovare la sua giusta decisione. Nessuna fretta!

La denuncia e la querela possono essere presentate presso ogni ufficio di polizia giudiziaria (p.e.Carabinieri, Polizia) , presso ogni procura e devono avere la forma scritta.

Reati perseguibili d’ufficio:

art. 612 c.p. Minaccia (grave, con armi)‏, art. 572 c.p. Maltrattamenti in famiglia, art. 582, II co. c.p. Lesioni gravi, art. 609-bis ss.c.p. Violenza sessuale (anche su minori sino a 14 anni), art. 610 c.p. Violenza privata , Art. 612-bis c.p. Atti persecutori  (stalking) nei confronti di minori o persone disabili,  art. 575 c.p. Omicidio.

Reati perseguibili a querela di parte:

art. 594 c.p. Ingiuria, art. 612 c.p. Minaccia, art. 581 c.p. Percosse, art. 582 c.p. Lesione (sino a 20 giorni di prognosi), art. 609-bis c.p. Violenza sessuale  (con persone maggiorenni e minorenni sino a 14 anni),  Art. 612-bis c.p. Atti persecutori  (stalking).