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Situazione legale in Italia

 

Diritto italiano dell’immigrazione (al maggio 2009)

 

Le norme principale relative alle persone straniere sono contenute nel T.U. (D.Lgs. 25. 7. 1998 n. 286) del 1998 con tutte le successive modifiche che hanno cambiato alcune norme.

Le norme di seguito citate non riguardano i cittadini UE né gli apolidi, ma chi è definito dalla legge “straniero”, ovvero cittadino di paese extra –UE.

 

INGRESSO:

L’ingresso in Italia è consentito a quelle persone straniere che sono in possesso di un documento valido per l’espatrio e di un visto di ingresso. Il visto viene rilasciato dall’autorità consolare o diplomatica italiana del paese di origine della/o straniera/o o del paese ove risiede legalmente. L’ingresso può avvenire con visto di breve durata (sino a 90 gg.) o per soggiorni di durata più lunga alle condizioni di seguito riportate; dopo l’ingresso in Italia viene rilasciato un permesso di soggiorno per lo stesso motivo per cui è stato concesso il visto (p.e. turismo, studio, lavoro).

 

PERMESSO DI SOGGIORNO:

Il soggiorno superiore a tre mesi può essere concesso a determinate condizioni (durata massima 2 anni, solitamente 1 anno o meno a seconda del motivo di soggiorno). Il permesso può essere rinnovato alla scadenza (alle medesime condizioni) e deve essere sempre rinnovato sino a quando non si maturano le condizioni per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo (SLP- ex carta di soggiorno) o la cittadinanza italiana (se la si desidera).

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO – QUOTE:

Anche l’Italia fissa come tutti gli altri paesi europei annualmente delle quote che fissano il tetto massimo delle persone straniere che possono venire in Italia per lavorare (anche stagionalmente).

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro viene rilasciato solo a quei lavoratori che hanno già un contratto di lavoro; la durata massima è di un anno, anche nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, di massimo nove mesi per i lavoratori stagionali , della durata del contratto nei casi di lavoro a tempo determinato.

Per concludere un contratto di lavoro valido con una persona straniera un datore di lavoro deve formalizzare il contratto di lavoro con quella persona straniera che non si trova ancora in Italia, farla entrare in Italia con una procedura che passa dal consolato italiano nel paese di origine e garantire inoltre al lavoratore anche un idoneo alloggio (contratto di soggiorno), con la conseguenza che per il costo di tale alloggio può detrarre sino ad un terzo dello stipendio del lavoratore straniero (contratto di soggiorno con datore di lavoro, art. 5-bis D.Lgs. 268/98); infine il datore di lavoro deve anche impegnarsi a pagare il biglietto di ritorno nel paese di origine del lavoratore.

Le persone straniere che si trovano in Italia con un permesso di soggiorno per lavoro autonomo possono soggiornare per un periodo di massimo due anni in Italia. Il permesso di soggiorno può poi essere rinnovato per lo stesso periodo – salvo casi eccezionali – per cui era stato concesso.

Il contratto di soggiorno per lavoro stagionale può essere a determinate condizioni convertito in permesso di soggiorno per lavoro autonomo o dipendente.

Se il lavoratore straniero si trova ad essere disoccupato, ha un periodo sino a 6 mesi di tempo dall’ultimo lavoro o sino alla scadenza del permesso di soggiorno per iscriversi alle liste di collocamento; se alla fine di tale periodo non ha trovato lavoro la persona straniera dovrà lasciare l’Italia assieme alla famiglia (se questa dipende da lui).

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO DI DETERMINATE CATEGORIE SPECIALI: All‘ elenco di quelle categorie di lavoro già previste nella legge del 1998 (p.e. professionisti altamente qualificati, dipendenti di ditte estere in Italia, professionisti di sport, arte, giornalismo) saranno aggiunti nei prossimi anni gli/ le infermieri/e professionali.

Queste categorie c.d. speciali hanno molte agevolazioni per l’ingresso ed il soggiorno in Italia.

 

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI:

Persone straniere titolari di un permesso di soggiorno (p.e. per lavoro, studio) della durata di almeno un anno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo (SLP- ex carta di soggiorno) possono richiedere il ricongiungimento dei seguenti familiari: coniuge non legalmente separato/divorziato, figli/ie minorenni (o maggiorenni solo se si fornisce prova del loro stato di invalidità al lavoro che non permette di mantenersi), genitori che se di età superiore ai 65 anni devono dimostrare di non avere altri/e figli/ie ovvero che i/le figli/ie esistenti non  possono per motivi gravi di salute mantenere i genitori.

Per ottenere il ricongiungimento familiare deve essere provato un reddito sufficiente e la disponibilità di un alloggio adeguato. I familiari che entrano in Italia con il ricongiungimento ottengono il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare che permette loro di studiare e lavorare ed ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare che ha chiesto il ricongiungimento e allo stesso modo può essere rinnovato.

I familiari ricongiunti ad un titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo (SLP- ex carta di soggiorno) ricevono anche essi la stessa carta. In caso di morte del/la titolare che ha chiesto il ricongiungimento o di separazione/divorzio dallo/a stesso/a i familiari hanno il diritto di richiedere alla scadenza un permesso di soggiorno per motivi diversi quali studio o lavoro se ne esistono i presupposti.

 

LA SITUAZIONE DI DONNE STRANIERE IN CASO DI SEPARAZIONE/DIVORZIO:

Per le donne straniere valgono in generale le medesime regole. Se sono venute in Italia per ricongiungimento familiare o soggiornano per motivi familiari in Italia non perdono, in caso di separazione/divorzio, il diritto di soggiornare regolarmente in Italia se siano già titolari di carta di soggiorno o cittadine italiane; negli altri casi devono allo scadere del permesso di soggiorno avere un altro motivo valido per rimanere in Italia (p.e. lavoro).

 

MATRIMONIO SIMULATO:

Se si scopre che un matrimonio con cittadino/a straniera/a sia stato simulato si ha l’immediato annullamento del relativo titolo di soggiorno, salvo vi siano dei figli nati da codesto matrimonio.

 

CARTA DI SOGGIORNO:

La persona straniera che soggiorni regolarmente in Italia da più di 5 anni, titolare di un permesso di soggiorno rinnovabile (p.e. per motivi di lavoro) ottiene – nel caso possa dimostrare di avere un reddito sufficiente per il mantenimento proprio e di eventuali familiari conviventi – la carta di soggiorno per se e familiari (coniuge e figli/ie). La carta di soggiorno ha durata illimitata.

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI SANITARI:

Nei casi di una necessità documentata di un trattamento sanitario in Italia è possibile per una persona straniera ottenere assieme ad una persona di accompagnamento il permesso di soggiorno per motivi sanitari. Condizione necessaria è il deposito quale cauzione di una certa somma di denaro e la prova della disponibilità di un alloggio adeguato. La durata del relativo permesso corrisponde alla lunghezza del periodo delle cure documentata dall’intervento sanitario richiesto.

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO:

Le persone straniere si possono iscrivere alle università italiane (all’interno di quote prestabilite) se munite di sufficienti risorse economiche o una garanzia finanziaria da parte di terzi . Mentre studiano possono svolgere un’ attività lavorativa limitata.

Il co. 5 stabilisce che gli/le studenti stranieri titolari di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno per motivi familiari o di lavoro, o coloro che sono residenti da più di un anno in Italia e posseggono determinati titoli di studio, o i richiedenti asilo o i rifugiati per motivi politici, umanitari o religiosi, hanno accesso allo studio con le medesime modalità dei cittadini italiani.

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE:

Nei casi ove la polizia o i servizi sociali si trovano delle persone straniere sfruttate o che subiscono violenza rischiando la loro incolumità è possibile offrire alle stesse un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale a condizione che la persona straniera sia disposta a partecipare ad un progetto sociale di reintegrazione. Il permesso può essere prorogato a un anno o di più se necessario per motivi di giustizia (p.e. pendenza del processo contro i suoi sfruttatori ove serve la sua testimonianza). I/le titolari di questo permesso hanno diritto all’assegno sociale, allo studio, al reinserimento al lavoro e in caso di lavoro possono convertire il permesso di soggiorno in un permesso per motivi di lavoro.

 

ESPULSIONE:

Motivi di espulsione sono:

ingresso e soggiorno illegale; stato di disoccupazione superiore a 6 mesi, mancanza di alloggio adeguato in determinati casi, prova di una simulazione di matrimonio, attività illegale punibile, la reiterazione di alcuni illeciti amministrativi, o certi reati.

In nessun caso le persone straniere possono essere espulse verso un paese ove sarebbero perseguite a causa della loro razza, del genere, della lingua, della cittadinanza, della religione, dell’opinione politica, delle condizioni politiche o sociali. Inoltre non possono essere espulsi i minori di 18 anni che non vogliano seguire i genitori espulsi, i titolari di carta di soggiorno, o chi è familiare di un cittadino italiano, le straniere incinte o madri di un minore dell’età sino a 6 mesi.

 

ASILO – RIFUGIATI POLITICI

I presupposti per avere il riconoscimento dell’asilo per motivi politici, umanitari, religiosi, ecc. (motivi specifici di genere non sono riconosciuti come motivi di asilo) corrispondono a quelli richiesti da accordi internazionali (la Convenzione di Ginevra del 1951).

I richiedenti asilo hanno il diritto di soggiorno per tutta la durata della procedura di richiesta asilo (anche più mesi). Nel frattempo i richiedenti possono anche essere trattenuti in un c.d. Centro di accoglienza, con poca o nulla libertà di movimento o di lavorare.

 

NORME RELATIVE AI MINORI

Minori sino a 14 anni seguono lo status giuridico dei genitori rispetto al permesso di soggiorno (o carta di soggiorno) nel quale vengono iscritti.

Nell’età da 14 a 18 anni i minorenni diventano titolari di un proprio titolo di soggiorno per famiglia.

Dal 18. anno (Art. 32 D.Lgs. 286/98) è possibile ottenere un permesso di soggiorno per motivi di studio, di lavoro o sanitari.

 

MINORI CHE SINO AL 18.mo ANNO DI ETÁ VENGONO AFFIDATI (MINORI NON ACCOMPAGNATI):

Minori 18enni che non abbiano una famiglia in Italia o non convivono con nessuno possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro, se hanno partecipato da alcuni anni alle condizioni stabilite dalla legge ad un progetto di reintegrazione sociale per minorenni.